Art. 151 Codice Navigazione Rinnovazione dell’atto di nazionalità

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.