Art. 147 Codice Navigazione Designazione di rappresentante

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell’autorità marittima, si intende domiciliato.

2. Nello stesso caso, l’autorità marittima e quella preposta all’esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.