Art. 135 Codice Navigazione Assunzione all’estero

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. All’assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all’estero sovraintende l’autorità consolare.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.