Art. 131 Codice Navigazione Personale addetto ai servizi dei porti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.

2. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.