Art. 131 Codice Navigazione Personale addetto ai servizi dei porti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
2. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.