Art. 129 Codice Navigazione Distinzione del personale
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
1. Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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