Art. 1313 Codice Navigazione Privilegi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice medesimo.