Art. 1309 Codice Navigazione Riconsegna delle merci trasportate

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all’entrata in vigore del codice.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.