Art. 1311 Codice Navigazione Assistenza e salvataggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.

2. Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.