Art. 1306 Codice Navigazione Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le disposizioni dell’articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell’entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell’assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.