Art. 1306 Codice Navigazione Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni dell’articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell’entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell’assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.