Art. 1303 Codice Navigazione Arruolamento a tempo indeterminato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni dell’articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice, quando l’arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.