Art. 1299 Codice Navigazione Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull’aeromobile di data anteriore a quella dell’entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.