Art. 1295 Codice Navigazione Trasporto per conto proprio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La nave provvista del certificato provvisorio di cui all’articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall’ispettorato di porto sul certificato medesimo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.