Art. 1294 Codice Navigazione Servizi soggetti ad autorizzazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna devono presentare all’ispettorato compartimentale, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

2. L’ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente un’ autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.