Art. 1293 Codice Navigazione Servizi soggetti a concessione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al ministero per le comunicazioni entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

2. Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al richiedente un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.