Art. 1293 Codice Navigazione Servizi soggetti a concessione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al ministero per le comunicazioni entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.
2. Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al richiedente un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.