Art. 1266 Codice Navigazione Enti portuali
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.