Art. 1269 Codice Navigazione Magistrato alle acque

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937-XV, n. 191 e dalle altre leggi relative.(16)

Testo in vigore dal 17 aprile 1963

Note di aggiornamento

Aggiornamento (16)

La L. 5 marzo 1963, n. 366, ha disposto (con l’art. 31, comma 2) che “Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra, indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515).”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.