Art. 1265 Codice Navigazione Ricorso degli appartenenti alla personale aeronautico
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla personale aeronautico le pene previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 1253 e nel terzo comma dell’articolo 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
2. La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.