Art. 1244 Codice Navigazione Computo speciale di termini
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della nave o dell’aeromobile in un porto o in un aeroporto del Regno ovvero di località estera ove si trovi un’autorità consolare.