Art. 1238 Codice Navigazione Competenza per le contravvenzioni
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Salvo i casi in cui appartiene all’autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
2. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
3. L’appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
4. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l’appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.(19)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.”