Art. 1243 Codice Navigazione Dichiarazione di opposizione e d’ impugnazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell’ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l’autorità consolare all’estero.
L’ufficiale che riceve l’atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.(19)

Testo in vigore dal 16 luglio 1970

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.