Art. 1160 Codice Navigazione Pene accessorie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La condanna per delitto previsto nell’articolo 1150 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

2. La condanna per i delitti previsti dall’articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l’interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell’equipaggio, l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

3. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.