Art. 1161 Codice Navigazione Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.(47)

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Note di aggiornamento

Aggiornamento (47)

La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.