Art. 1156 Codice Navigazione Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire tremila a diecimila.

2. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all’estero.

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.