Art. 1101 Codice Navigazione Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.