Art. 1100 Codice Navigazione Resistenza o violenza contro nave da guerra

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti.

2. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.