Art. 1099 Codice Navigazione Rifiuto di obbedienza a nave da guerra

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo 200 non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest’ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo.

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.