Art. 1090 Codice Navigazione Pene accessorie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La condanna per il delitto previsto nell’articolo 1088 importa l’interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.

2. La condanna per il delitto previsto dall’articolo 1089 importa l’interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.