Art. 1088 Codice Navigazione Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.