Art. 1088 Codice Navigazione Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.