Art. 1089 Codice Navigazione Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell’equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata:
1) fino a un terzo se il componente dell’equipaggio è straniero;
2) da un terzo alla metà se il componente dell’equipaggio è cittadino italiano;
3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.