Art. 1084 Codice Navigazione Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.