Art. 1084 Codice Navigazione Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.