Art. 1083-bis Codice Navigazione Sanzioni amministrative accessorie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.