Art. 1083-bis Codice Navigazione Sanzioni amministrative accessorie
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.