Art. 1080 Codice Navigazione Applicabilità delle disposizioni penali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all’estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

2. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.