Art. 1054 Codice Navigazione Comunicazioni all’esercente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando il procedimento è promosso dall’assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell’esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l’istante.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.