Art. 1053 Codice Navigazione Dichiarazione di estinzione del procedimento

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo 641.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.