Art. 1053 Codice Navigazione Dichiarazione di estinzione del procedimento
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo 641.