Art. 1049 Codice Navigazione Deposito della somma limite
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.
2. Il provvedimento del giudice è comunicato all’istante e ai creditori nei modi stabiliti dall’articolo precedente.