Art. 67 Codice Nautica Disposizioni transitorie e finali

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 15 settembre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.