Art. 67 Codice Nautica Disposizioni transitorie e finali
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo in vigore dal 15 settembre 2005
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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