Art. 58 Codice Nautica Durata dei procedimenti
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta all’UCON.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l’iscrizione provvisoria di cui all’articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.