Art. 64 Codice Nautica Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito... con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.