Art. 64 Codice Nautica Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito... con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2020

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.