Art. 1 Codice Giustizia Contabile Ambiti della giurisdizione contabile

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.

2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.