Art. 1 Codice Giustizia Contabile Ambiti della giurisdizione contabile
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.