Art. 5 Codice Giustizia Contabile Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.