Art. 5 Codice Giustizia Contabile Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.

2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.