Art. 44 CDF Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.