Art. 43 CDF Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014
1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.