Art. 39 CDF Rapporti con i collaboratori dello studio

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.