Art. 9 Codice Consumo Indicazioni in lingua italiana

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.