Art. 7 Codice Consumo Modalità di indicazione

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Testo in vigore dal 15 settembre 2020

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.