Art. 66-bis Codice Consumo Foro competente

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.(24)

Testo in vigore dal 13 giugno 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.