Art. 65-ter Codice Consumo Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Le informazioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera e), e all’articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l’utilizzo dell’avviso armonizzato di cui all’allegato II-octies, parte 1.

2. Le informazioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all’articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l’utilizzo dell’etichetta armonizzata di cui all’allegato II-octies, parte 2.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l’adeguamento dell’allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all’articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato e dell’etichetta armonizzata di cui al presente articolo.(57)

Testo in vigore dal 24 marzo 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (57)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.