Art. 29 Codice Consumo Prescrizioni

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.