Art. 28 Codice Consumo Ambito di applicazione

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Le disposizioni della presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Testo in vigore dal 21 settembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.