Art. 113 Codice Consumo Rinvio

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Testo in vigore dal 16 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.